STATUTO - UNITRE di Basiglio-Milano 3

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STATUTO

CHI SIAMO

A S S O C I A Z I O N E N A Z I O N A L E D E L L E
U N I V E R S I T A ’        D E L L A T E R Z A E T A ’
UNITRE - UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
Sede di Basiglio - Milano 3

STATUTO provvisorio
Il presente Statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro
ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 266/91 in quanto
conforme all’art. 3 della medesima legge
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Art. 1 – Denominazione
E’ costituita la Sede Locale di Basiglio-Milano3, Associazione di promozione sociale e
culturale senza fini di lucro, basata sul volontariato, aderente all’Associazione Nazionale delle
Università della Terza Età avente sede in Torino, Corso Francia 5.
L’Associazione locale assume la denominazione di “Università della Terza Età”, siglabile
UNITRE, Università delle Tre Età, sede di Basiglio–Milano3, con sede legale in Via
Manzoni, 2 - 20080 Basiglio MI.
Art. 2 – Riconoscimento
La Sede Locale, avendo ottenuto il riconoscimento ufficiale in data 20 maggio 1993 da parte
dell’Associazione Nazionale, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la
denominazione, la sigla ed il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.
Art. 3 – Finalità
Le finalità della Sede Locale sono quelle previste dall’art. 2 dello Statuto Nazionale e più
precisamente:
• educare;
• formare;
• informare;
• fare prevenzione, nell’ottica di un’educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di
invecchiamento attivo;
• promuovere la ricerca;
• aprirsi al sociale e al territorio;
• operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella
attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “L’Essere oltre che
il Sapere”;
• contribuire alla promozione culturale e sociale mediante l’attivazione di corsi e laboratori
su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività predisponendo ed attuando
iniziative concrete;
• promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per realizzare
un aggiornamento permanente e ricorrente, degli Associati e per il confronto fra le culture
generazionali diverse.
Art. 4 – Adesioni
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Le adesioni alla Sede Locale avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione,
nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di
democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
Art. 5 – Associati
Sono Associati:
• gli Associati fondatori, che hanno dato vita alla fondazione firmando l’atto costitutivo
della Sede;
• gli Associati ordinari, che vengono successivamente chiamati a far parte dell’Assemblea
generale degli Associati, secondo la procedura stabilita dal regolamento;
• gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal regolamento, fra persone
che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al
prestigio, alla crescita ed all’efficienza della Sede Locale;
• gli Associati studenti, italiani e stranieri, che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano
di frequentare corsi, laboratori ed altre eventuali attività e siano in regola con il
versamento della quota associativa annuale.
Si perde la qualifica di Associato per decesso o dimissioni; la decadenza per indegnità è
deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall’Assemblea Generale degli
associati. Indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed esercitano i
diritti conseguenti solo gli associati che sono in regola con la quota associativa annuale.
Il numero complessivo degli associati fondatori e ordinari non può essere superiore a 30
persone
Art. 6 – Organi della Sede Locale
Sono organi della Sede Locale:
a) l’Assemblea Generale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente o i Vice Presidenti;
e) il Direttore dei Corsi;
f) il Segretario;
g) il Tesoriere;
h) il Collegio dei Revisori dei Conti;
i) l’Assemblea degli Associati Studenti
Art. 7 – Composizione e competenze dell’Assemblea Generale
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1) L’Assemblea generale degli associati è formata da:
• Associati fondatori
• Onorari
• Ordinari
• la rappresentanza degli Associati Studenti
2) L’Assemblea generale degli associati elegge con votazione segreta scegliendo tra i soli
associati,i componenti di tutti gli organi e cariche associative.
3) Tutte le cariche associative hanno durata di tre anni accademici e sono rinnovabili
4) L’Assemblea generale è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno
quando lo ritiene.
Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo
o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea: in quest’ultimo caso il
Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
5) L’avviso di convocazione dell’Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che
straordinaria, deve essere inviato con lettera indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e
l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata.
6) L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi
componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda
convocazione da tenersi almeno un’ora dopo.
E’ ammessa una sola delega per partecipante.
7) L’Assemblea generale degli Associati ha le competenze seguenti :
a) approva lo Statuto della Sede Locale e le eventuali modifiche;
b) accetta lo Statuto Nazionale e le eventuali modifiche;
c) elegge con votazione segreta, scegliendo tra i suoi membri, i componenti il Consiglio
Direttivo;
d) elegge anche fra i non Associati i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell’esercizio sociale. Il
consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno
finanziario;
f) approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
g) delibera la costituzione di sezioni dipendenti dalla Sede Locale da proporre al
Presidente Nazionale (a norma dell’articolo 2 comma 2 dello Statuto Nazionale);
h) dichiara la decadenza e l’espulsione degli Associati;
i) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del
Presidente.
8. L’Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti. Per le delibere relative a
modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta dei votanti.
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9. L’Assemblea dei soci fondatori ed ordinari ha facoltà di eleggere, a maggioranza assoluta
dei componenti, un Presidente Onorario.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
• il Presidente;
• il Vice Presidente o i Vice Presidenti;
• il Direttore dei Corsi e il Vice Direttore dei Corsi
• il Segretario;
• il Tesoriere;
• i Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale degli Associati (fino ad un massimo di 5
consiglieri);
• i Rappresentanti eletti dall’assemblea degli Associati.
2. Al Consiglio Direttivo compete:
a) proporre all’Assemblea le quote sociali annuali;
b) curare la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, da sottoporre
all’approvazione della Assemblea degli Associati;
c) deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto
delle norme vigenti;
d) formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l’Assemblea;
e) eleggere i Delegati per l’Assemblea Nazionale e per il Coordinamento Regionale
secondo le modalità previste dal regolamento;
f) elaborare proposte di modifica dello statuto della sede ed approvare ogni regolamento
previsto,
g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza della Assemblea
degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione della Assemblea
stessa;
h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di
coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti
disciplinari da far ratificare all’Assemblea.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei
componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta ( cinquanta per
cento più uno dei presenti),in caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazione
palesi.
Non sono ammesse deleghe. Al termine di ogni anno accademico il Consiglio Direttivo è
tenuto ad inviare al Presidente Nazionale la relazione sull’attività svolta.
Art. 9 – Presidente
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Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede ed ha il compito di:
a) convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo,
dirigendone i lavori;
b) proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli associati e formulare
l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon
funzionamento della Sede;
d) attribuire incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo
e agli Associati competenti in materia.
Art. 10 – Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Nell’ipotesi che siano eletti più Vice Presidenti, uno di questi assume le funzioni di vicario.
Art. 11 – Direttore dei Corsi e Vice Direttore dei Corsi
1. Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale della Sede e presiede allo svolgimento
dei corsi e dei laboratori, nonché di ogni altra attività didattica e culturale decise dal
Consiglio Direttivo, avvalendosi della collaborazione di un Vice Direttore.
2. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore quando questo sia impedito nell’espletare le sue
funzioni.
Art. 12 – Segretario
1. Il Segretario redige i verbali della Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo,
sottoscrivendoli assieme al Presidente.
2. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio
di Segreteria.
Art. 13 – Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione, nonché l’inventario
dei beni di proprietà della Sede.
2. Provvede alla compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, da presentare
in tempo utile al Consiglio Direttivo.
3. Redige la relazione finanziaria, che accompagna il consuntivo, illustrandola ai competenti
Organi Collegiali.
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4. L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali; l’accensione e
l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede locale avverranno con firma singola
del Presidente e il Tesoriere può essere delegato dal presidente alla firma degli atti di
ordinaria amministrazione.
Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente
documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve
accompagnare il documento contabile.
I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Assemblea degli Associati Studenti
Composizione e Competenze
L’Assemblea degli Associati Studenti è composta da tutti gli Associati studenti in regola con
il pagamento della quota associativa relativa all’anno accademico in corso.
L’Assemblea viene convocata di norma almeno una volta all’anno.
Competenze dell’assemblea:
a) eleggere tra i propri membri da uno a sei rappresentanti, in relazione al numero degli
associati, che entrano a far parte del Consiglio direttivo e dell’Assemblea Generale;
b) proporre attività sociali, ricreative e assistenziali che possano integrare la parte
didattica e culturale della sede locale (Accademia dell’Umanità);
c) collaborare con il Consiglio direttivo per migliorare il funzionamento della Sede.
Art. 16 – Collegio dei Probiviri
Non previsto
Art. 17 – Sezioni
1) La Sede locale può proporre la costituzione di Sezioni al Presidente Nazionale.
I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di
appartenenza sono disciplinati con apposito regolamento. tenendo comunque conto
che la Sezione ha una propria autonomia finanziaria.
2) Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono chiedere
alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi locali, richiedendo il
riconoscimento ufficiale di cui all’articolo 3 del Regolamento allo Statuto Nazionale.
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Art. 18 – Rendiconto economico finanziario
1. L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell’anno
successivo.
2. E’ fatto obbligo di redigere il rendiconto. sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente, da
fare approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall’Assemblea Generale entro
il 31 ottobre successivo.
3. L’Associazione è senza fini di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli
Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a
favore di attività istituzionali.
Art. 19 –Patrimonio
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da contributi o sovvenzioni di Enti e privati per la realizzazione di obiettivi conformi
agli scopi della Associazione;
c) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
d) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione. Gli avanzi di
bilancio non possono essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette e devono
essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità della Associazione.
2. Non sono ammesse distrazione di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente
Statuto.
Art. 20 – Gratuità delle prestazioni
Lo svolgimento delle cariche, le funzioni e i compiti previsti dal presente Statuto avviene
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
Art. 21– Recesso dall’Associazione Nazionale
La Sede può recedere dall’Associazione Nazionale con deliberazione dell’Assemblea degli
associati, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, dandone comunicazione scritta al
Presidente Nazionale.
Art. 22 – Scioglimento della Sede Locale
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1. Lo scioglimento della Sede è deliberato dalla Assemblea degli Associati con la
maggioranza assoluta dei componenti. Il patrimonio viene devoluto ad una Associazione
che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l’Assemblea al momento
dello scioglimento.
2. In caso di scioglimento della sede locale i verbali devono essere trasmessi alla Segreteria
Nazionale.
Art. 23 – Norme Finali
Per quanto non contemplato dal presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi
nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto dell’Associazione Nazionale.
Testo approvato in data 14 settembre 2006 dai componenti l’Assemblea degli Associati
fondatori e ordinari
Il Segretario Il Presidente

 
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